{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-46--_2002-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006011.pdf?ID=150006011", "Checksum": "134472bd7f8b2a497e55b6f202dd7c2b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:17", "Checksum": "282843aa09ea9d4dc21d25ae47c4a22b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r\n\n 5\nLe norme internazionali vanno interpretate secondo i criteri usuali,\nfondandosi sul testo, lo scopo e la sistematica interna della regolamentazione\nnonché sulla volontà storica degli Stati contraenti.\nb. Il passaggio da interpretare è il seguente: viaggi (sola andata) di veicoli a\nvuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a\npieno carico del veicolo non superi 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso\nla parte svizzera della catena alpina (art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui\ntrasporti terrestri).\naa. Il primo termine che pone problemi è quello di veicolo. Secondo la\nricorrente il veicolo potrebbe essere sia il semirimorchio che il veicolo trattore.\nPer la DGD solo il veicolo trattore può essere considerato un veicolo. Se si\nosserva l’art. 3 dell’accordo sui trasporti terrestri è un veicolo ai sensi di tale\naccordo sia un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte\ncontraente, o un complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto\nmerci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una\nparte contraente. Da un’interpretazione letterale del testo si deduce che un\nsemirimorchio non può essere considerato un veicolo ai sensi dell’accordo\npoiché non è munito di un motore.\nTale risultato è inoltre confermato dall’interpretazione storica e teleologica\ndel testo dell’accordo. Gli obiettivi principali della Svizzera nell’ambito della\nnegoziazione di tale accordo erano, da un lato, di assicurare che la sua politica\ndei trasporti, in particolare l’aumento previsto della fiscalità legata alla strada,\nfosse accettata dalla CE e, d’altro lato, di fissare in un accordo gli obiettivi\ndi una politica coordinata dei trasporti sull’arco alpino, basata sui principi\ndello sviluppo sostenibile e dell’efficienza del sistema dei trasporti (cfr. il\nMessaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 relativo all’approvazione\ndegli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5572). Anche dalle\ndisposizioni generali dell’accordo sui trasporti terrestri emergono i medesimi\nintenti: giusta l’art. 30 uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo è di\ntendere, nella misura del possibile, a una politica coordinata dei trasporti\nche associ l’efficienza dei sistemi di trasporto alla tutela dell’ambiente.\nL’art. 31 descrive in modo generale le misure che permettono di realizzare\nprogressivamente gli obiettivi di mobilità sostenibile e di concorrenza leale,\nossia lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie nonché l’adozione di sistemi\nappropriati di tariffe per i trasporti stradali. L’accordo non ha pertanto lo\nscopo di regolamentare l’entrata e l’uscita delle merci dal territorio svizzero,\ncontrariamente ad esempio alla legge sulle dogane. Esso cerca di portare\nuna risposta alla problematica dei trasporti, che non può essere dissociata\ndalla questione della protezione dell’ambiente. È pertanto logico che il veicolo\ndeterminante sotto questo aspetto sia il veicolo a motore (che permette il\ntrasporto e che inquina) e non il semirimorchio che contiene le merci.\nUn’analisi sistematica conduce allo stesso risultato. In effetti la tassa prevista\ndall’accordo deve essere intesa come una tassa tendente ad imputare ai\nveicoli che circolano su strada i costi che cagionano (art. 31 e 37). Ciò significa\nchiaramente che si tratta di una tassa legata al trasporto e non alle merci. Ciò è\nconfermato dal fatto che il trasporto a vuoto è assimilato al trasporto di merci\n(cfr. le definizioni del trasporto internazionale e del transito che figurano\n\n"}