{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-46--_2002-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006011.pdf?ID=150006011", "Checksum": "134472bd7f8b2a497e55b6f202dd7c2b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:17", "Checksum": "282843aa09ea9d4dc21d25ae47c4a22b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r\n\n 4\narticolo prevede che l’avente diritto può esigere il rimborso forfettario della\nTTPCP corrispondente al trasporto di transito effettuato dietro rilascio di\nun’autorizzazione per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri. A tale\nscopo, deve fornire la prova che il trasporto di transito ha avuto luogo.\n4. Nella fattispecie occorre innanzitutto analizzare i fatti. I documenti\nprodotti dalla ricorrente non si riferiscono ai periodi oggetto della presente\ndecisione (novembre e dicembre 2001). Inoltre la ricorrente non contesta la\nconstatazione dei fatti effettuata dalla DGD. Bisogna quindi partire dall’ipotesi\nche, per i periodi in questione, la descrizione dei tragitti e degli scambi dei\nsemirimorchi effettuata dalla DGD è conforme alla realtà. Si evince dall’incarto\nche si possono presentare tre casi diversi:\n1) due veicoli provenienti dall’estero che trainano ciascuno un semirimorchio\nsi incontrano in qualche luogo in Svizzera (apparentemente più\nfrequentemente a Y), scambiano i loro semirimorchi e ripartono nella\ndirezione dalla quale sono venuti;\n2) un veicolo trattore proveniente dall’estero senza semirimorchio carica un\nsemirimorchio (trasportato dall’estero da un altro veicolo trattore) in territorio\nsvizzero e continua la sua strada verso l’estero, attraversando le Alpi;\n3) un veicolo trattore proveniente dall’estero con semirimorchio carica un\naltro semirimorchio con cui effettua uno spostamento su territorio svizzero\nprima di riprendere il semirimorchio iniziale e continuare la sua strada verso\nl’estero, attraversando le Alpi.\nLa CRD parte dal presupposto che i viaggi qui in questione, che non sono\ndescritti più precisamente, corrispondono a uno dei tre casi elencati sopra.\n5. Si può ora procedere all’apprezzamento dei fatti summenzionati alla luce di\nuna convenzione internazionale e del diritto nazionale di applicazione.\na. Il principio dell’applicabilità immediata dei trattati internazionali è\nchiaramente riconosciuto nel diritto svizzero (Jörg Paul Müller / Luzius\nWildhaber, Praxis des Völkerrechts, 3a ed., Berna 2001, pag. 166, con\nriferimenti; Georges J. Perrin, Droit international public, Sources, sujets,\ncaractéristiques, Zurigo 1999, pag. 826 segg.). Ne discende che le singole\npersone possono derivare le loro pretese direttamente dai trattati\ninternazionali nella misura in cui quest’ultimi contengono delle norme\ndi diritto a loro favore o sfavore (per un caso di applicazione in materia\ndoganale cfr. decisione non pubblicata del 14 novembre 2001 della CRD\nnella causa M. [CRD 2001-009], consid. 2b/aa, confermata dal Tribunale\nfederale il 14 maggio 2002). Nel caso di specie, la DGD si riferisce a ragione\ndirettamente alle disposizioni del diritto internazionale. L’art. 40 dell’accordo\nsui trasporti terre-stri è in effetti direttamente applicabile e regola il diritto al\npagamento di una tassa assai ridotta per determinati viaggi di veicoli effettuati\nin transito attraverso la catena alpina svizzera. Occorre pertanto procedere\nall’interpretazione di tale articolo per delimitare i contorni del diritto che è in\nesso accordato.\n\n"}