{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-46--_2002-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006011.pdf?ID=150006011", "Checksum": "134472bd7f8b2a497e55b6f202dd7c2b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:17", "Checksum": "282843aa09ea9d4dc21d25ae47c4a22b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r\n\n 3\ndell’infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70\nCHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. La Svizzera riceve anche un contingente alle\nmedesime condizioni. A questo proposito l’accordo sui trasporti terrestri\nintroduce una deroga al principio generale derivante dalla LTTP della\ntassazione proporzionale alle prestazioni o al consumo.\nL’art. 3 del suddetto accordo sui trasporti terrestri definisce il veicolo nel\nmodo seguente: «veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte\ncontraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di\ncui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente,\nod ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a\ntrasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal\nfine». Il transito invece è definito come «il trasporto di merci o di passeggeri\neffettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a\nvuoto attraverso il territorio di una parte contraente».\nc. In applicazione del suddetto accordo, la Confederazione ha emanato la\nlegge federale dell’8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia\ndel traffico merci attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico, RS\n740.1) il cui fine è il seguente: «Al fine di proteggere la regione alpina, la\nConfederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, le ferrovie e i\nsuoi partner europei, a trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci\npesante attraverso le Alpi» (art. 1 cpv. 1). Giusta l’art. 2 cpv. 1 della legge sul\ntrasferimento del traffico, le finalità previste all’art. 1 devono essere conseguite\nprincipalmente mediante l’attuazione tempestiva e mirata della riforma\nferroviaria, della LTTP, del decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente\nla construzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino, RS\n742.104) e dell’accordo sui trasporti terrestri. L’art. 4 cpv. 1 della legge sul\ntrasferimento del traffico prevede che il prelievo della tassa sui contingenti per\ni viaggi di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri secondo la normativa\ntransitoria dell’accordo sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali\nin materia di trasporti, è disciplinato dalla LTTP, sempreché disposizioni\nspeciali previste negli accordi internazionali in materia di trasporti non\nprevedano altrimenti. L’art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui trasporti terrestri\nevocato precedentemente rappresenta una di queste disposizioni contrarie,\nche deroga alla LTTP per un certo contingente di viaggi di veicoli effettuati\nin transito. Per i contingenti svizzeri previsti dall’accordo internazionale\nsummenzionato, la legge sul trasferimento del traffico prevede che il Consiglio\nfederale, d’intesa con i Cantoni, disciplini il numero e la ripartizione delle\nautorizzazioni per i viaggi di veicoli a vuoto e di veicoli caricati con prodotti\nleggeri (art. 5 cpv. 1 della legge sul trasferimento del traffico).\nÈ su questa base legale che è stata adottata l’ordinanza del 1° novembre 2000\nconcernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate o di veicoli\nvuoti o con carichi leggeri (ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli, RS\n740.11). Per quel che concerne le autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti\no con carichi leggeri, l’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sui contingenti prevede\nche l’autorizzazione è rilasciata unicamente per le operazioni di transito\nattraverso le Alpi svizzere. Ai sensi dell’art. 2 lett. a della citata ordinanza, per\ntrasporto di transito si intende un viaggio attraverso il territorio svizzero da\nfrontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci. Secondo l’art. 16 cpv. 1,\nl’autorità federale di distribuzione emette una fattura che invia all’avente\ndiritto contemporaneamente all’autorizzazione. Il cpv. 4 del medesimo\n\n"}