{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-46--_2002-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006011.pdf?ID=150006011", "Checksum": "134472bd7f8b2a497e55b6f202dd7c2b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:17", "Checksum": "282843aa09ea9d4dc21d25ae47c4a22b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r\n\n 2\ntrattore da confine a confine senza sostituzione del rimorchio/semirimorchio -\nnon poteva essere modificata. La ditta in questione doveva pertanto pagare la\ntassa sul traffico pesante secondo i chilometri percorsi, quando procedeva alla\nsostituzione del semirimorchio su territorio svizzero, e non poteva beneficiare\ndella tassazione forfettaria prevista dall’autorizzazione L. A titolo eccezionale,\nla DGD si disse disposta a concedere alla ditta L. SA un rimborso di Fr. 50.-,\ncorrispondente alla tassa di rilascio dell’autorizzazione per il contingente,\nper ogni viaggio effettuato da gennaio a settembre 2001. Con scritti del 5, 21 e\n31 gennaio 2002, la ditta L. SA si rivolse nuovamente alla DGD, chiedendo di\ntollerare la sostituzione dei veicoli trattori.\nC. Con decisione dell’11 febbraio 2002, la DGD respinse la richiesta della\nditta L. SA concernente il conteggio delle autorizzazioni L relativo al mese\ndi novembre 2001. Secondo la DGD non erano date le condizioni per i\nviaggi in transito da confine a confine ed era pertanto dovuta la tassa sul\ntraffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) pari a Fr. 14’593.10. Il\n12 marzo 2002, la ditta L. SA ha impugnato la predetta decisione, tramite il\nsuo rappresentante, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia\ndoganale (CRD), postulando l’integrale rimborso per tutte le autorizzazioni L\ndebitamente timbrate, nonché l’applicazione dell’art. 17 della legge federale\ndel 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata\nalle prestazioni (LTTP, RS 641.81).\nEstratto dei considerandi:\n1., 2. (…)\n3.a. Giusta l’art. 85 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione\nSvizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione può riscuotere\nsul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo,\nper quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere\ncoperti con altre prestazioni o tasse. Su tale base è riscossa dal 1° gennaio 2001\nuna tassa sui veicoli pesanti immatricolati in Svizzera o all’estero (svizzeri\ned esteri), ossia sui veicoli a motore e sui rimorchi destinati al trasporto\ndi persone o di beni (art. 3 LTTP). È assoggettato al pagamento della tassa\nil detentore del veicolo (art. 5 cpv. 1 LTTP). Il Consiglio federale disciplina\nl’esecuzione della riscossione della tassa (art. 10 cpv. 1 LTTP).\nb. Il 21 giugno 1999 è stato concluso un accordo tra la Confederazione svizzera\ne la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per\nferrovia (in seguito: accordo sui trasporti terrestri, RS 0.740.72). Si evince\ndall’art. 37 di questo accordo che le parti contraenti, nell’ambito delle loro\ncompetenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre\nprogressivamente una tariffazione basata sull’imputazione ai veicoli circolanti\nsu strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine. Ai sensi\ndell’art. 40 cpv. 1, per realizzare gli obiettivi definiti all’art. 37, la Svizzera\nintroduce un sistema di tariffazione sui veicoli, non discriminatorio, in due\nfasi che cominciano rispettivamente il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005.\nL’art. 40 cpv. 3 lett. b prevede, in deroga alla regola generale, che la Comunità\neuropea (CE) riceve, nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, un\ncontingente annuo valido per 220 000 viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto\no caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno\ncarico del veicolo non superi 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso\nla parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso\n\n"}