- Se l’oggetto non può essere sdoganato definitivamente nella procedura con carta di passo, l’imposta sull’importazione deve essere calcolata secondo il valore normale ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett. b OIVA (consid. 2b/bb). - La carta di passo e le merci estere di ritorno costituiscono situazioni sostanzialmente differenti dal punto di vista del diritto delle dogane; un assoggettato che ha chiesto l’esonero dai dazi risp. l’esonero fiscale nella procedura di carta di passo, ma non l’ha ottenuto per motivi formali, non può in seguito far valere l’altra situazione di rimbor-so in seguito a riesportazione.