Art. 76 cpv. 1 lett. d OIVA. Condono dell’imposta sull’importazione per insolvenza dell’importatore assoggettato all’imposta. Esercizio conforme al diritto del potere di apprezzamento. - Secondo l’art. 76 cpv. 1 lett. d OIVA, l’imposta sull’importazione non deve essere versata integralmente, ma può essere condonata parzialmente o completamente, se si realizzano le condizioni previste dalla menzionata disposizione legale (consid. 2). - La Direzione generale delle dogane, quale istanza competente per decisioni sul condono dell’imposta (art. 76 cpv. 2 OIVA), deve decidere utilizzando in modo adeguato il potere d’apprezzamento di cui dispone. Nell’esercizio di