estensione di un dazio doganale per i fiori recisi (consid. 2b). 4. Nella fattispecie, la questione della legalità del termine perentorio di tre giorni secondo la circolare dell’UFAG del 4 maggio 1999 indirizzata ai titolari di un’autorizzazione generale d’importazione è lasciata aperta. È sufficiente precisare che, di principio, il dovere di annunciare la produzione indigena al più tardi entro il momento della fissazione da parte dell’autorità delle parti di contingente dell’importatore per l’anno seguente è imperativo per l’esecuzione del diritto applicabile. In seguito, l’importatore perde ogni diritto ad un contingente supplementare (consid.