può essere presa in considerazione al momento dello sdoganamento effettuato a posteriori (consid. 3-4a). - Se la Direzione generale delle dogane ha applicato la sola misura giuridica prevista dalla legge, non si può invocare l’inadeguatezza di tale misura (tasso doganale del 500-600% del valore della merce), poiché per la decisione non sussisteva alcun margine di apprezzamento (consid. 4c). - Il fatto che l’Amministrazione abbia applicato due volte in maniera errata il diritto non costituisce ancora una prassi. Non vi è pertanto una modifica della prassi se l’Amministrazione, in un terzo caso, applica correttamente il diritto federale nei confronti dello stesso contribuente doganale.