È invece determinante sapere se i lavori sull’opera sono stati effettuati dall’artista o da un terzo (consid. 3c). - Nella fattispecie, le relazioni fra lo scultore e la sua fonderia si inseriscono in un rapporto di scambio e risultano dal contratto di prestazione d’opera. Non si tratta quindi di una società semplice che si prefigge il perseguimento di uno scopo comune. Le prestazioni di fonderia costituiscono operazioni anteriori all’importazione e separate da quest’ultima; esse sono imponibili (consid. 4a). - Rigetto dell’argomento della violazione della parità di trattamento con altri artisti (consid. 4b/aa).