Imposta sul valore aggiunto. Importazione delle proprie sculture da parte di un artista. Esonero di principio. Riscossione dell’imposta sulla controprestazione per lavori effettuati sull’opera da parte di terzi all’estero. - L’art. 67 lett. d e l’art. 69 cpv. 1 lett. d OIVA sono conformi alla Costituzione federale (consid. 3b). - Interpretazione della nozione di opera d’arte. A causa del carattere soggettivo dell’esonero dell’importazione in questione, lo stato materiale delle opere (terminate o no) non ha alcuna rilevanza. È invece determinante sapere se i lavori sull’opera sono stati effettuati dall’artista o da un terzo (consid.