Pertanto, fa d’uopo considerare che, nella misura in cui il ricorrente non rimette in questione le basi di calcolo e l’ammontare dei tributi evasi - elementi che, soli, possono essere attaccati trattandosi di decisione d’accertamento - a giusta ragione la DGD non ha esaminato nel merito il suo ricorso del 6 luglio 1994. 4. Le considerazioni che precedono conducono la Commissione adita a respingere il ricorso, nella misura in cui lo stesso è ricevibile, e a confermare la decisione della DGD del 30 aprile 1998. (...)