Per il resto, tutta l’argomentazione del ricorrente si riferisce al problema della sua eventuale colpevolezza. Questa non potrà essere esaminata se non nel corso del procedimento penale che deve ancora essere avviato dall’Amministrazione federale delle dogane e che resta espressamente riservato nella decisione d’accertamento. Pertanto, fa d’uopo considerare che, nella misura in cui il ricorrente non rimette in questione le basi di calcolo e l’ammontare dei tributi evasi - elementi che, soli, possono essere attaccati trattandosi di decisione d’accertamento - a giusta ragione la DGD non ha esaminato nel merito il suo ricorso del 6 luglio 1994.