Certo, egli faceva tra l’altro valere che l’autorità non aveva tenuto conto del fatto che una parte dei tributi avrebbe potuto essere successivamente rimborsata, dal momento che l’olio da riscaldamento era stato utilizzato come carburante per macchine di cantiere. Ma, come giustamente precisato dalla DGD nella sua decisione, neppure la questione di un eventuale successivo rimborso dei tributi rappresenta parte dell’oggetto del contendere nella decisione d’accertamento, la quale stabilisce unicamente l’ammontare dei tributi che sono stati elusi al momento dell’importazione. Per il resto, tutta l’argomentazione del ricorrente si riferisce al problema della sua eventuale colpevolezza.