Tuttavia, il ricorrente stesso ha affermato nel suo ricorso che il calcolo dei tributi effettuato dalla Direzione delle dogane di Lugano risultava corretto. Certo, egli faceva tra l’altro valere che l’autorità non aveva tenuto conto del fatto che una parte dei tributi avrebbe potuto essere successivamente rimborsata, dal momento che l’olio da riscaldamento era stato utilizzato come carburante per macchine di cantiere.