In una decisione d’accertamento ai sensi dell’art. 124 cpv. 2 OLD, solo i differenti elementi fiscali constatati, vale a dire il peso, la quantità ed il tipo di merce considerati, possono rappresentare oggetto della vertenza. Nella fattispecie, il ricorrente poteva per esempio rimettere in discussione la quantità dei litri d’olio da riscaldamento ritenuta od il numero della tariffa applicata dalle autorità doganali. Tuttavia, il ricorrente stesso ha affermato nel suo ricorso che il calcolo dei tributi effettuato dalla Direzione delle dogane di Lugano risultava corretto.