6 la motivazione del ricorrente si riferisce unicamente alla questione di sapere se egli può essere considerato responsabile della non percezione dei tributi richiesti. Ora, tale questione non può essere oggetto della decisione d’accertamento, la quale, come visto più sopra, deve limitarsi - senza affatto creare un pregiudizio - a determinare l’ammontare massimo dei tributi elusi che potranno essere richiesti al ricorrente nel caso in cui la sua totale responsibilità ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA dovesse essere riconosciuta nell’ambito del procedimento penale. In una decisione d’accertamento ai sensi dell’art. 124 cpv.