Nessuno dei due capoversi dell’art. 12 DPA, e più particolarmente il terzo, poteva essere applicato nei suoi confronti. A titolo sussidiario, rilevava che il calcolo dei tributi effettuato dalla Direzione delle dogane di Lugano era corretto, ad eccezione del fatto che l’olio da riscaldamento era stato utilizzato per macchine da cantiere, ciò che autorizza il rimborso di una parte dei tributi, in base all’ordinanza federale sulla restituzione dei diritti sui carburanti. Bisognava dunque considerare tale circostaza nel calcolo dell’esatto ammontare di quanto egli doveva versare.