Di conseguenza, egli non avrebbe avuto precedentemente la possibilità di rendersi conto della situazione. Egli non aveva mai avuto l’intenzione di frodare il fisco e la sola persona che l’aveva esplicitamente denunciato in occasione dell’inchiesta penale non era degna di essere creduta, trattandosi di un ex dipendente che aveva dovuto essere licenziato a causa di gravi infrazioni. Ne risulta che da un punto di vista giuridico egli non aveva agito intenzionalmente, ma semmai negligentemente. La decisione impugnata era quindi sprovvista di ogni fondamento. Nessuno dei due capoversi dell’art. 12 DPA, e più particolarmente il terzo, poteva essere applicato nei suoi confronti.