Per quanto concerne il contenuto della decisione in parola, la Commissione adita rileva che lo stesso corrisponde di principio a quanto stabilito dall’art. 124 cpv. 2 OLD e dalla giurisprudenza, ossia al fatto che una decisione di accertamento deve unicamente servire a regolare i limiti del procedimento penale, fissando le basi di calcolo delle tasse, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo la responsabilità penale della persona coinvolta nella procedura d’accertamento. Al massimo, ci si può chiedere se la cifra due del dispositivo della decisione impugnata, che stabilisce che il ricorrente sarà probabilmente dichiarato solidalmente responsabile del pagamento dei tributi fissati nella