Tale modo di procedere non pregiudica affatto l’attività delle autorità penali, ma restringe semplicemente il loro margine di manovra agli elementi menzionati nella decisione d’accertamento. In questo senso, una decisione non mettendo che una parte dei tributi elusi - sempre con riserva della condanna penale - a carico del prevenuto, essa rappresenta un vantaggio per quest’ultimo, poiché l’autorità penale non dovrà pronunciarsi sulla colpevolezza relativa agli altri tributi non compresi nella suddetta quota parte.