vedi anche la decisione non pubblicata della Commissione federale di ricorso in materia doganale del 19 giugno 1997, in re P. S., [ZRK 1996-008], consid. 1b). Così facendo, l’autorità amministrativa non si pronuncia affatto relativamente all’aspetto penale della fattispecie, aspetto che sarà invece regolato nel corso di un’ulteriore procedimento penale (decisione non pubblicata della Commissione federale di ricorso in materia doganale del 3 dicembre 1992, in re F. B., [CRD 1991-785], consid. 3). Essa si limita a fissare la quota massima dei tributi che possono essere imposti a titolo solidale (DTF 115 Ib 220 consid.