3 DPA o allorché le circostanze sembrano altrimenti esigerlo. Risulta dal primo capoverso che la decisione d’accertamento verte sulle basi del conteggio dei tributi o, in caso d’infrazione dei divieti, sulla classificazione tariffale, menzionate nel processo verbale finale redatto nei confronti dell’imputato. Come menzionato più sopra, dal momento che la questione dell’obbligo solidale ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA non è di competenza dell’autorità amministrativa, ne deriva che piuttosto che rappresentare una decisione statuente sull’obbligo e suscettibile d’esecuzione (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 DPA), la decisione d’accertamento di cui all’art. 124 cpv.