Infatti, l’obbligo di pagamento o di restituzione previsto dai primi due capoversi non rappresenta una sanzione di diritto penale. Ne deriva che, per poter pronunciare tale obbligo, è sufficiente la presenza di un’infrazione obiettiva alla legislazione amministrativa federale, mentre non è necessaria una colpa, o, a maggior ragione, una condanna penale. Per quanto concerne l’art. 12 cpv. 3 DPA, le cose sono invece diverse.