Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA qualora, in seguito ad un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, a torto una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, la tassa, interessi compresi, sarà pagata successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (art. 12 cpv. 2 DPA). Tuttavia, la persona che, intenzionalmente, ha commesso l’infrazione o vi ha partecipato, risponde in solido, unitamente alle persone tenute al versamento in base al secondo capoverso, del pagamento o della