(...) 2.a. La legge federale sul diritto penale amministrativo prevede che l’amministrazione può prendere due distinte decisioni; essa prevede da una parte la procedura sull’obbligo di pagamento o di restituzione (art. 63 DPA) e dall’altra la procedura penale caratterizzata dalla pronuncia di un decreto di repressione (art. 62 DPA), con la possibilità di deferire la decisione dinnanzi ad una giurisdizione penale (art. 73 segg. DPA; [DTF 115 Ib 218 consid. 3a, DTF 114 Ib 98 consid. 5b]). b. Secondo l’art. 12 cpv.