Il ricorrente faceva inoltre valere che l’olio da riscaldamento era stato usato per la propulsione di macchine da cantiere e che una parte del dazio avrebbe pertanto dovuto essergli restituita a tale titolo, circostanza di cui si deve tener conto all’atto della determinazione dei tributi da pagare. D. Mediante decisione del 30 aprile 1998, la Direzione generale delle dogane (DGD) ha dichiarato irricevibile il ricorso, poiché una decisione d’accertamento poteva essere impugnata solo per quanto concerneva la determinazione delle basi per il calcolo dei tributi evasi o, in caso d’infrazione dei divieti, per l’esattezza della classificazione tariffaria operata e che non si trattava invece