Il ricorrente ha motivato la propria richiesta adducendo essenzialmente di non aver ordinato in modo doloso l’uso di olio da riscaldamento per la propulsione di motori e di non essere obbligato al pagamento dei tributi evasi ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Il ricorrente faceva inoltre valere che l’olio da riscaldamento era stato usato per la propulsione di macchine da cantiere e che una parte del dazio avrebbe pertanto dovuto essergli restituita a tale titolo, circostanza di cui si deve tener conto all’atto della determinazione dei tributi da pagare.