{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-42--_1999-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004742.pdf?ID=150004742", "Checksum": "455eccfab532fa16df273df70d0c732a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:14", "Checksum": "6dd631940cb5079aade9ae8789c5d3ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r\n\n 5\nsaranno più o meno modificate verso il basso e solamente l’ammontare così\ndeterminato potrà essere oggetto di una procedura d’esecuzione (DTF 115 Ib\n219 seg. consid. 3b).\n3.a. Nella fattispecie, la Commissione di ricorso constata in primo luogo che le\nautorità doganali, pronunciando una decisione d’accertamento nei confronti\ndel ricorrente, non hanno fatto altro che rispettare le vigenti disposizioni legali.\nInfatti, una responsabilità solidale dello stesso ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA\nentrando in linea di conto per l’inchiesta penale, le autorità doganali erano\ntenute ad emanare una decisione d’accertamento dei tributi elusi, e ciò in base\nall’art. 124 cpv. 2 OLD.\nPer quanto concerne il contenuto della decisione in parola, la Commissione\nadita rileva che lo stesso corrisponde di principio a quanto stabilito\ndall’art. 124 cpv. 2 OLD e dalla giurisprudenza, ossia al fatto che una decisione\ndi accertamento deve unicamente servire a regolare i limiti del procedimento\npenale, fissando le basi di calcolo delle tasse, senza tuttavia pregiudicare in\nalcun modo la responsabilità penale della persona coinvolta nella procedura\nd’accertamento. Al massimo, ci si può chiedere se la cifra due del dispositivo\ndella decisione impugnata, che stabilisce che il ricorrente sarà probabilmente\ndichiarato solidalmente responsabile del pagamento dei tributi fissati nella\nstessa decisione, non sia inappropriato, nella misura in cui esso fa già fin d’ora\nallusione a come si concluderà il procedimento penale previsto dalle autorità\ndoganali e potrebbe in tal senso essere percepito quale pregiudizio. Tuttavia,\nquesta cifra del dispositivo essendo redatta in maniera chiaramente ipotetica,\nè opportuno considerarla come inesistente ed ammettere che essa non ha\nalcun effetto nei confronti del ricorrente.\nIl benfondato della decisione d’accertamento essendo stato ammesso, si tratta\nora di valutare la sorte che la DGD ha riservato al ricorso del 6 luglio 1994.\nb. Nel proprio memoriale ricorsuale inoltrato contro la decisione\nd’accertamento pronunciata dalla Direzione delle dogane di Lugano, il\nricorrente aveva invocato il fatto di essere amministratore della società\nunicamente dal 3 febbraio 1994. Di conseguenza, egli non avrebbe avuto\nprecedentemente la possibilità di rendersi conto della situazione. Egli\nnon aveva mai avuto l’intenzione di frodare il fisco e la sola persona che\nl’aveva esplicitamente denunciato in occasione dell’inchiesta penale non\nera degna di essere creduta, trattandosi di un ex dipendente che aveva\ndovuto essere licenziato a causa di gravi infrazioni. Ne risulta che da un\npunto di vista giuridico egli non aveva agito intenzionalmente, ma semmai\nnegligentemente. La decisione impugnata era quindi sprovvista di ogni\nfondamento. Nessuno dei due capoversi dell’art. 12 DPA, e più particolarmente\nil terzo, poteva essere applicato nei suoi confronti. A titolo sussidiario, rilevava\nche il calcolo dei tributi effettuato dalla Direzione delle dogane di Lugano\nera corretto, ad eccezione del fatto che l’olio da riscaldamento era stato\nutilizzato per macchine da cantiere, ciò che autorizza il rimborso di una\nparte dei tributi, in base all’ordinanza federale sulla restituzione dei diritti\nsui carburanti. Bisognava dunque considerare tale circostaza nel calcolo\ndell’esatto ammontare di quanto egli doveva versare.\nc. Tenuto conto della giurisprudenza citata al considerando 2c di cui\nsopra, la Commissione di ricorso non può che confermare la decisione\ndi non entrata in materia pronunciata dalla DGD. Infatti, è evidente che\n\n"}