{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-42--_1999-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004742.pdf?ID=150004742", "Checksum": "455eccfab532fa16df273df70d0c732a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:14", "Checksum": "6dd631940cb5079aade9ae8789c5d3ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r\n\n 4\ngiudizio penale che riconosce la responsabilità di un terzo rimanendo riservati\n(DTF 115 Ib 219 consid. 3a, ed il rinvio alla DTF 114 Ib 99 seg. consid. 5c). A\nciò servono appunto le decisioni del tipo di quelle previste all’art. 124 cpv. 2\ndell’ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (OLD, RS 631.01).\nc. Conformemente all’art. 124 cpv. 2 OLD, il funzionario inquirente emana\nd’ufficio una decisione d’accertamento a tenore del primo capoverso, allorché\nentra in linea di conto una corresponsabilità dell’imputato giusta l’art. 12\ncpv. 3 DPA o allorché le circostanze sembrano altrimenti esigerlo. Risulta dal\nprimo capoverso che la decisione d’accertamento verte sulle basi del conteggio\ndei tributi o, in caso d’infrazione dei divieti, sulla classificazione tariffale,\nmenzionate nel processo verbale finale redatto nei confronti dell’imputato.\nCome menzionato più sopra, dal momento che la questione dell’obbligo\nsolidale ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA non è di competenza dell’autorità\namministrativa, ne deriva che piuttosto che rappresentare una decisione\nstatuente sull’obbligo e suscettibile d’esecuzione (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 DPA),\nla decisione d’accertamento di cui all’art. 124 cpv. 2 OLD, fissando le basi di\ncalcolo dei tributi, serve piuttosto a stabilire i limiti della procedura penale\n(decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale del\n3 novembre 1998, in re K. S., [ZRK 1997-018], consid. 7a). In questo senso, essa\ndeve indicare i generi di merce di cui è questione, la loro quantità, come pure\nl’ammontare dei tributi d’importazione evasi, che risulta dall’applicazione\ndella tariffa o da altre disposizioni legali (DTF 115 Ib 219 consid. 3a; vedi anche\nla decisione non pubblicata della Commissione federale di ricorso in materia\ndoganale del 19 giugno 1997, in re P. S., [ZRK 1996-008], consid. 1b). Così\nfacendo, l’autorità amministrativa non si pronuncia affatto relativamente\nall’aspetto penale della fattispecie, aspetto che sarà invece regolato nel\ncorso di un’ulteriore procedimento penale (decisione non pubblicata della\nCommissione federale di ricorso in materia doganale del 3 dicembre 1992, in\nre F. B., [CRD 1991-785], consid. 3). Essa si limita a fissare la quota massima\ndei tributi che possono essere imposti a titolo solidale (DTF 115 Ib 220\nconsid. 3c; decisioni non pubblicate della Commissione federale di ricorso\nin materia doganale del 10 ottobre 1992, in re G. F., [ZRK 1990-751], consid. 1b,\ndell’8 marzo 1991, in re M. O., [ZRK 1989-699], consid. 1).\nDel resto, l’autorità amministrativa può pure restringere sin dall’inizio il\ncampo d’istruzione del giudice penale, limitando la lista delle merci per le\nquali entrerebbe in considerazione un’eventuale colpevolezza del prevenuto.\nTale modo di procedere non pregiudica affatto l’attività delle autorità penali,\nma restringe semplicemente il loro margine di manovra agli elementi\nmenzionati nella decisione d’accertamento. In questo senso, una decisione\nnon mettendo che una parte dei tributi elusi - sempre con riserva della\ncondanna penale - a carico del prevenuto, essa rappresenta un vantaggio\nper quest’ultimo, poiché l’autorità penale non dovrà pronunciarsi sulla\ncolpevolezza relativa agli altri tributi non compresi nella suddetta quota\nparte. Inoltre, la decisione d’accertamento limitata ad una quota parte dei\ntributi elusi non impedisce all’autorità penale di diminuire ulteriormente\nl’ammontare definitivo imputabile al contravventore. Infatti, la decisione\nd’accertamento fissa l’importo massimo che l’amministrazione potrà se del\ncaso reclamare al terzo. L’autorità penale potrà abbassare questa somma,\nin funzione delle risultanze relative alla colpevolezza. In base all’esito\ndel procedimento penale, le cifre fissate nella decisione d’accertamento\n\n"}