{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-42--_1999-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004742.pdf?ID=150004742", "Checksum": "455eccfab532fa16df273df70d0c732a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:14", "Checksum": "6dd631940cb5079aade9ae8789c5d3ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r\n\n 3\n1994 e domanda inoltre che le spese delle istanze inferiori siano messe a carico\ndella DGD. Richiamandosi alla motivazione del gravame del 6 luglio 1994,\nil ricorrente afferma di non poter accettare la maniera di procedere della\nDGD nella fattispecie, trovandosi egli chiamato e coinvolto in una procedura\nche gli è estranea. Del resto, la DGD avrebbe dovuto esaminare le eccezioni\nsollevate nel ricorso del 6 luglio 1994 e relative al diritto di un funzionario\ndi pronunciare d’ufficio una decisione d’accertamento nei confronti di una\npersona che non ha nulla a che vedere con la procedura in questione.\nInvitata a presentare le proprie osservazioni, nella risposta del 25 agosto 1998\nla DGD ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso e di addossare le spese\nall’interessato.\nUlteriori fatti saranno ripresi, per quanto necessario, nei seguenti\nconsiderandi.\nEstratti dei considerandi:\n1. (...)\n2.a. La legge federale sul diritto penale amministrativo prevede che\nl’amministrazione può prendere due distinte decisioni; essa prevede da una\nparte la procedura sull’obbligo di pagamento o di restituzione (art. 63 DPA) e\ndall’altra la procedura penale caratterizzata dalla pronuncia di un decreto di\nrepressione (art. 62 DPA), con la possibilità di deferire la decisione dinnanzi ad\nuna giurisdizione penale (art. 73 segg. DPA; [DTF 115 Ib 218 consid. 3a, DTF 114\nIb 98 consid. 5b]).\nb. Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA qualora, in seguito ad un’infrazione alla\nlegislazione amministrativa federale, a torto una tassa non è stata riscossa, è\nstata restituita, ridotta o condonata, la tassa, interessi compresi, sarà pagata\nsuccessivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata\npersona. Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito\ndell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa\n(art. 12 cpv. 2 DPA). Tuttavia, la persona che, intenzionalmente, ha commesso\nl’infrazione o vi ha partecipato, risponde in solido, unitamente alle persone\ntenute al versamento in base al secondo capoverso, del pagamento o della\nrestituzione della somma (art. 12 cpv. 3 DPA).\nSe, in virtù dei primi due capoversi dell’art. 12 DPA, l’autorità amministrativa\npuò emanare una decisione d’assoggettamento suscettibile d’essere posta\nin esecuzione (DTF 115 Ib 219 consid. 3a), la responsabilità solidale ai\nsensi dell’art. 12 cpv. 3 DPA dev’essere invece stabilita dall’autorità penale\no giudiziaria (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Berna 1998,\npagg. 39 seg.). Infatti, l’obbligo di pagamento o di restituzione previsto dai\nprimi due capoversi non rappresenta una sanzione di diritto penale. Ne\nderiva che, per poter pronunciare tale obbligo, è sufficiente la presenza di\nun’infrazione obiettiva alla legislazione amministrativa federale, mentre\nnon è necessaria una colpa, o, a maggior ragione, una condanna penale. Per\nquanto concerne l’art. 12 cpv. 3 DPA, le cose sono invece diverse. Nella misura\nin cui quest’ultima disposizione subordina l’obbligo solidale alla prestazione\nalla condizione che il terzo abbia commesso intenzionalmente l’infrazione\no vi abbia partecipato, tale quesito esula dalla competenza dell’autorità\namministrativa che statuisce sull’obbligo stesso. Quest’ultima deve pertanto\nlimitarsi a fissare gli importi evasi oggettivamente, una decisione od un\n\n"}