{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-42--_1999-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004742.pdf?ID=150004742", "Checksum": "455eccfab532fa16df273df70d0c732a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:14", "Checksum": "6dd631940cb5079aade9ae8789c5d3ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1999 JAAC 64.42 \r\n\nA. Durante un controllo eseguito il 21 marzo 1994 da funzionari della\nDirezione delle dogane di Lugano presso la ditta A. SA è stato accertato\nche nel periodo dal 23 gennaio 1992 al 21 marzo 1994 erano stati impiegati\nillegalmente per la propulsione di motori 15 011 litri di olio da riscaldamento\n(per la propulsione di quattro trattori agricoli, due escavatori, un compressore,\nun piccolo veicolo da cantiere [dumper] e un autocarro ). I funzionari hanno\ninoltre rinvenuto una riserva di olio da riscaldamento di 1600 litri, pure\ndestinati alla propulsione delle summenzionate macchine.\nB. Il 31 maggio 1994, la Direzione delle dogane di Lugano, tramite il Servizio\ninquirente, ha notificato a P. un processo verbale finale, nel quale gli veniva\nrimproverato di aver utilizzato olio da riscaldamento per la propulsione di\nmotori e di aver in tal modo commesso un’infrazione alla legge federale sulle\ndogane del 1° ottobre 1925 (LD, RS 631.0) nonché al decreto del Consiglio\nfederale del 29 luglio 1941 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari (DCA, RS\n6 176 e le ulteriori modifiche che figurano nella RU).\nC. I medesimo giorno, il Servizio inquirente di Lugano ha emanato una\ndecisione d’accertamento. L’ammontare totale dei tributi evasi era fissato\na Fr. 13 097.80, inclusi i tributi per la scorta di 1600 litri (dazi e sopraddazi\nper un ammontare di Fr. 11 558.70, tassa statistica di Fr. 64.- e imposta sulla\ncifra d’affari di Fr. 1475.10). Con scritto del 6 luglio 1994, P. ha inoltrato ricorso\ncontro la decisione d’accertamento, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente\nha motivato la propria richiesta adducendo essenzialmente di non aver\nordinato in modo doloso l’uso di olio da riscaldamento per la propulsione\ndi motori e di non essere obbligato al pagamento dei tributi evasi ai sensi\ndell’art. 12 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale\namministrativo (DPA, RS 313.0). Il ricorrente faceva inoltre valere che l’olio\nda riscaldamento era stato usato per la propulsione di macchine da cantiere e\nche una parte del dazio avrebbe pertanto dovuto essergli restituita a tale titolo,\ncircostanza di cui si deve tener conto all’atto della determinazione dei tributi\nda pagare.\nD. Mediante decisione del 30 aprile 1998, la Direzione generale delle dogane\n(DGD) ha dichiarato irricevibile il ricorso, poiché una decisione d’accertamento\npoteva essere impugnata solo per quanto concerneva la determinazione\ndelle basi per il calcolo dei tributi evasi o, in caso d’infrazione dei divieti, per\nl’esattezza della classificazione tariffaria operata e che non si trattava invece\ndi statuire sull’obbligo di pagamento del ricorrente né su di un’eventuale\nrestituzione ulteriore dei tributi. Siccome P. non contestava il calcolo effettuato,\nanzi, ne confermava l’esattezza, e non rimetteva neppure in questione la\ntarifficazione, non era necessario entrare nel merito del ricorso.\nE. Con memoriale del 3 giugno 1998, P. (di seguito: il ricorrente) ha interposto\nricorso dinnanzi alla Commissione federale di ricorso in materia doganale.\nEgli postula l’annullamento della decisione del 30 aprile 1998 della DGD,\nnonché, di conseguenza, di quella del Servizio inquirente datata del 31 maggio\n\n"}