obbligo di pagamento ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LD poiché l’importazione è avvenuta a sua insaputa, senza la sua partecipazione e non per suo conto (consid. 6a e b). - In virtù dell’art. 12 cpv. 2 DPA, possono essere assoggettate all’obbligo di pagamento anche le persone che, secondo la legge sulle dogane, non dovrebbero risponderne, sempreché tali persone abbiano fruito di un indebito profitto in seguito alla non riscossione del dazio. L’acquirente della merce in territorio svizzero, non soggetto all’obbligo di pagare il dazio, risponde dei tributi d’importazione se il non pagamento di tali tributi ha come conseguenza un vantaggio economicamente quantificabile imputabile all’infrazione