Obbligo di pagare il dazio (art. 13 cpv. 1 LD). Sdoganamento intermedio senza documenti doganali di veicoli stradali. Obbligo di pagamento in virtù dell’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA. - Se un’automobile non è importata al fine di essere usata in Svizzera per i propri bisogni e neppure nell’intenzione di tornare con essa all’estero, le condizioni dello sdoganamento intermedio senza documenti doganali non sono soddisfatte (consid. 3 e 4). - Chi si fa consegnare una merce dall’estero in Svizzera rientra nella categoria delle persone soggette all’obbligo di pagare il dazio. Nella fattispecie, il ricorrente non è tuttavia soggetto all’obbligo di pagamento ai sensi dell’art.