Art. 14 n. 23 LD. Art. 28 cpv. 5 OLD. Art. 23 CC. Prodotti greggi del suolo provenienti da fondi situati nella zona economica estera, ammessi in franchigia. Condizione relativa al domicilio del coltivatore del fondo. Giusta l’art. 23 CC è determinante la volontà manifesta di stabilire in un luogo il centro delle proprie relazioni personali e professionali. L’autorità valuta liberamente l’insieme delle circostanze (consid. 3a). 1 Résumé des faits: