l’onere probatorio per fatti che motivano gli obblighi doganali in quanto tali o che aumen-tano il credito del dazio, vale a dire per fatti che motivano e aumentano i dazi. D’altra parte il contribuente si deve assumere l’onere probatorio per fatti che annullano o diminuiscono i dazi, vale a dire per fatti che comportano la franchigia doganale o le agevolezze del traffico (consid. 3.b.cc). Sachverhalt: A. Das Zollinspektorat Kreuzlingen-Emmishofen fertigte in der Zeit vom 16. März bis 15. April 1994 auf Antrag der Firma X insgesamt vier Sendungen Baumwollgarne aus Deutschland zur Einfuhr ab. Das Zollamt