2 Restituzione dei diritti doganali. Obbligo di informare. Obbligo di richiesta di sdoganamento. La persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale deve presentare la richiesta di sdoganamento e inoltrare la dichiarazione delle merci a seconda della loro destinazione. La dichiarazione accettata vincola il dichiarante e costituisce - salvo il risultato della visita - la base per determinare il dazio e le altre tasse. Essa può essere sostituita, integrata, rettificata o annullata soltanto se viene fatta domanda in tal senso prima dell’ordine della visita e dell’emissione delle bollette doganali.