2 - Se l’amministrazione fiscale considera poco credibile una deduzione risultante dal conteggio, essa deve dare la possibilità all’assoggettato di provare le sue allegazioni attraverso la produzione di documenti, altrimenti viola il diritto di essere sentito dell’assoggettato (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost; consid. 5a). - Dato che l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta sulla cifra d’affari, essa non dipende da un eventuale utile commerciale. La base del calcolo dell’imposta è costituita dalla controprestazione per forniture e servizi e dal consumo proprio (art. 26 cpv. 1 OIVA; consid. 5c).