E. 5c). Imposta sul valore aggiunto. Principio dell’autotassazione. Stima. Deduzione dell’imposta precedente. Esportazione. Diritto di essere sentito. - Motivazione del ricorso. Se nella decisione su reclamo non si precisa su quali punti e perché debbano essere corretti i calcoli effettuati dal contribuente, nella motivazione del ricorso il ricorrente non deve spiegare nel dettaglio perché ritiene sbagliata l’imposta calcolata (consid. 1c/bb). - Le deduzioni d’imposta precedente non possono mai essere stimate, ma devono essere totalmente negate se non sono state dichiarate dall’assoggettato o se non sono state provate nonostante l’esplicito invito a farlo.