Imposta sul valore aggiunto. Esportazione di prestazioni di servizi. Prova dell’esportazione (art. 16 cpv. 1 OIVA). Onere della prova. Segreto dell’avvocato. - Anche gli avvocati devono provare che le loro prestazioni di servizi vengono utilizzate o sfruttate all’estero, poiché né il legislatore a livello costituzionale né l’autore dell’ordinanza operano distinzioni fra le varie professioni (consid. 4a). - Il segreto dell’avvocato non contrasta con l’esigenza che l’avvocato comunichi la sede commerciale rispettivamente il domicilio del destinatario delle prestazioni all’estero (consid. 4b). - Il nome / la ragione sociale del desinatario delle prestazioni all’estero (incluso