e rappresentano attività commerciali ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 OIVA; per questo motivo non possono costituire anche un «esercizio del potere pubblico» ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 OIVA (consid. 4b/aa). - L’applicabilità dell’art. 15 cpv. 2 lett. h OIVA presuppone che le prestazioni siano fornite ad una compagnia aerea (consid. 4b/bb). - L’applicazione, a servizi di controllo della sicurezza aerea all’estero, della prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevista nella circolare concernente l’esenzione fiscale di determinate prestazioni di servizi fornite all’estero o acquisite dall’estero, viola il diritto della costituzione e dell’ordinanza; ciò risulta da