Imposta sul valore aggiunto. Principio del paese di destinazione. Costituzionalità. Esenzione fiscale di servizi di controllo della sicurezza aerea. Attività di potere pubblico ai sensi dell’OIVA. Esportazione di prestazioni di servizi. Prassi illegale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Compatibilità dell’OIVA con le direttive dell’Unione europea (euro-compatibilità). - Nozione e significato di principio del paese di destinazione. Costituzionalità dell’art. 15 cpv. 2 lett. l OIVA (consid. 3d/aa e bb). - I servizi di controllo della sicurezza aerea sono commercializzabili, possono essere offerti da terzi e rappresentano attività commerciali ai sensi dell’art.