1 Imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di insegnamento (art. 14 n. 9 OIVA). Operazioni precedenti. - Trattamento delle prestazioni di insegnamento nel diritto dell’IVA (consid. 4a). - Principio dell’esenzione in senso tecnico (consid. 4b/aa). - Può beneficiare dell’esenzione solamente una prestazione fornita a un consumatore finale. Sono invece escluse dall’esenzione le operazioni che precedono lo stadio dell’esenzione propriamente detta (consid. 4b/bb e cc). - La prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni in questa materia deve essere considerata conforme ai principi della parità di trattamento e della