Imposta sul valore aggiunto (OIVA). Esenzione in materia di cure ospedaliere. Fatturazione. Prestazioni al personale. Acquisizione di prestazioni provenienti dall’estero. - L’alloggio di un paziente in ospedale è esente dall’imposta. Definizione dell’alloggio (consid. 4c/bb e 5a/aa). - Delimitazione della cerchia degli accompagnatori di un paziente, che possono beneficiare di prestazioni esenti ai sensi dell’art. 14 n. 2 OIVA (consid. 4c/cc e 5b). - Caso in cui il prezzo esatto (esente dall’imposta) della camera che serve ad ospitare il paziente non risulta dalle fatture, né dai documenti contabili (consid. 5a/bb). - La prassi amministrativa, che sottomette a condizioni di favore sia le