è esente dall’imposizione. Non è rilevante il fatto che chi effettua il conferimento in natura possa in seguito ancora disporre economicamente del patrimonio investito (consid. 4). - Secondo l’art. cpv. 1 lett. b LTB il conferimento in natura di titoli che servono a liberare azioni non è imponibile. Vi è invece un controvalore e quindi un trasferimento che soggiace alla tassa di negoziazione, se contemporaneamente agli attivi vengono assunti anche gli impegni verso terzi della società ripresa. E’ giusto partire dall’idea che il legislatore voleva limitare l’esenzione ai titoli che (quale eccedenza di attivi) servono alla liberazione di azioni, mantenendo