Art. 37 segg. e art. 48 OIVA. Principio dell’autotassazione. Stima sulla base di una valutazione. Correzione di tale stima nella procedura ricorsuale sulla base di calcoli forniti più tardi. Spese. - Principio dell’autotassazione. In linea di principio, l’assoggettato è responsabile dell’accertamento corretto degli elementi imponibili nel rispetto dei termini. A tale scopo non è richiesto un intervento attivo dell’amministrazione (consid. 2). - Stima sulla base di una valutazione. Se l’assoggettato non produce documenti o se questi sono insufficienti oppure se è chiaro che le sue indicazioni non corrispondono ai fatti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)