7500.- per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio 1996 (riportati dall’AFC su 9 mesi in relazione al periodo esaminato). Avendo l’AFC utilizzato i dati contabilizzati dalla ricorrente e incontestabilmente riconducibili unicamente all’utilizzo a fini privati dell’autoveicolo aziendale, non può esserle rimproverato di aver agito in modo arbitrario o di aver violato il principio della proporzionalità. Certo è che la CRC potrebbe ancora domandarsi se gli importi ritenuti dall’AFC corrispondono realmente al prezzo che sarebbe stato fatturato a un terzo indipendente, ossia a un consumatore finale (cfr. consid. 5d) per l’uso dell’automezzo dell’impresa.