decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 novembre 1998, nella causa E. G. Z. [2A.55/1998], consid. 4), il procedimento consistente a effettuare una ripresa d’imposta dovuta ma non dichiarata fondandosi sui dati, ritenuti corretti, risultanti dalla contabilità, è ammissibile. Nella fattispecie, risulta dagli atti che all’ispettore dell’AFC preposto alla verifica fiscale siano state date informazioni frammentarie e contraddittorie in merito all’utilizzazione effettiva delle autovetture aziendali, e che l’uso a titolo privato di tali autovetture sia stato dichiarato in modo errato nei rendiconti IVA.