2a, GAAC 62.46 consid. 3c). b. Se i documenti contabili o i giustificativi presentati dal contribuente sono insufficienti o incompleti, l’AFC ha il diritto e il dovere, ai sensi della costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia di imposta sulla cifra d’affari (ICA), di determinare la cifra d’affari di questo contribuente mediante una tassazione d’ufficio, nei limiti del proprio potere d’apprezzamento (art. 48 OIVA). Si noti che trattandosi di metodi ricostitutivi («Rekonstruktionsmethode»; decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 novembre 1998, nella causa E. G. Z. [2A.55/1998], consid.