9 pag. 384 e segg.). Ciò significa che è il contribuente stesso a dover dichiarare spontaneamente l’imposta e l’imposta precedente all’AFC, nella forma prescritta e versare l’impo­sta dovuta (imposta sulla cifra d’affari meno imposta precedente) entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 37 e 38 cpv. 1 OIVA). Ciò significa anche che responsabile della tassazione completa e corretta delle proprie cifre d’affari imponibili e del corretto rilevamento dell’imposta precedente deducibile è il contribuente stesso (cfr. Commentario del DFF concernente l’OIVA, ad art. 37, pag. 42).