385 consid. 3a), la CRC considera che non vi sono motivi per opporsi a ritenere il «prezzo di mercato» quale base imponibile dell’operazione effettuata (cfr. le Istruzioni del 1997 per i contribuenti IVA, n. 295). Permane, con questa soluzione, un problema che la vecchia ICA già conosceva, a sapere se il paragone va operato con un terzo indipendente dello stesso tipo del contribuente, ossia che si trova allo stesso stadio della catena di distribuzione del contribuente in questione, oppure, seguendo un punto di vista più rigido, se occorre in tutti i casi paragonare la situazione con un consumatore finale all’ultimo stadio, in condizioni di piena concorrenza («Dealing at arm’s length»;